PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «ovvero inabili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero persone in situazione di gravità, come definita dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono inseriti i seguenti:

      «41-bis. I limiti di cumulabilità di cui al comma 41 non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-ter. In tale caso, inoltre, non operano percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza.

      41-ter. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni, di cui al comma 41-bis, può derivare da:

          a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          b) impossibilità di deambulazione;

          c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

          d) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, di lavarsi o di vestirsi».

 

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Art. 3.

      1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dalla quale risulti la situazione di disabilità del soggetto.
      2. Il diritto di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza approvata.

Art. 4.

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, una nuova lotteria nazionale il cui gettito, valutato in 5 milioni di euro l'anno, è finalizzato alla copertura finanziaria della presente legge.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2007.